SANZIONE DEI 100 EURO SOSPESA PER TUTTI FINO AL 30 GIUGNO, COSA FARE?

Come è noto, il 31.12.2022 è entrata in vigore della LEGGE 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che proroga al 30.06.2023 l’applicazione dei commi 3, 4 e 6 dell’art. 4-sexies del D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021. Dal testo di legge, pertanto, si evince che la sospensione riguarderebbe ESCLUSIVAMENTE l’attività amministrativa di formazione, irrogazione e notifica della sanzione. Resta invece intonso il comma 7 dell’art. 4-sexies citato: per l’effetto, chi ha già ricevuto la sanzione non beneficia di alcuna sospensione e deve, se intende, impugnare.

Tuttavia, pur in assenza di qualsivoglia atto con valore legale, avviene che coloro i quali hanno già ricevuto la sanzione accedendo online alla propria posizione debitoria nei confronti della Agenzia Entrate Riscossione, si accorgono che il pagamento della cartella dei 100 euro risulta “sospeso”.

Cosa comporta tale sospensione per coloro che hanno ricevuto l’avviso di addebito prima del 31 dicembre? Che fino al 30 giugno 2023 il pagamento della sanzione non è dovuto.
Cosa succederà il prossimo giugno? La sanzione potrebbe essere annullata secondo indiscrezioni, ma se ciò non accadesse si perderebbero i termini per l’impugnativa. Si, i termini processuali sono un’altra cosa… Il termine per proporre ricorso in opposizione a sanzione amministrativa è di 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto (notifica a mani, o – in caso di notifica postale – dal ritiro dell’atto o comunque decorsi 10 giorni dall’avviso ex art. 8 legge 890/1982 e successive modificazioni).

Alcuni legali propongono un ricorso prima della scadenza dei termini (30 gg dalla notifica) altri consigliano di non fare nulla perchè si potrebbe accellerare il procedimento di esecuzione dell’atto e in caso di perdita del ricorso essere obbligati al pagamento o al pignoramento coattivo della sanzione… in ogni caso ci sarebbe una disparità di trattamento tra chi ha ricevuto la notifica prima della sospensione e chi l’ha ricevuta dopo l’entrata in vigore della legge sopra citata. Ancora una volta l’apparato giudiziario è immerso in una nube piena di incertezze che forse solo il tempo dissolverà….

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